PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Sezione staccata della corte d'appello).

      1. È istituita in Cosenza una sezione staccata della corte d'appello, dipendente dalla corte d'appello di Catanzaro, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nei circondari dei tribunali di Cosenza, Castrovillari, Rossano e Paola.

Art. 2.
(Sezione staccata della corte di assise
d'appello).

      1. È istituita in Cosenza una sezione staccata della corte di assise d'appello di Catanzaro, con giurisdizione nella circoscrizione che comprende il circolo della corte di assise di Cosenza.

Art. 3.
(Sezione staccata del tribunale
dei minorenni).

      1. È istituita in Cosenza una sezione staccata del tribunale dei minorenni di Catanzaro, con giurisdizione sul territorio comprendente la provincia di Cosenza.

Art. 4.
(Sezione distaccata del tribunale
amministrativo regionale).

      1. È istituita in Cosenza una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nei circondari dei tribunali di Cosenza, Castrovillari, Rossano e Paola.

 

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Art. 5.
(Funzionamento dei nuovi uffici giudiziari).

      1. Il Ministro della giustizia è autorizzato a stabilire, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché a determinare l'organico e le strutture necessari al loro funzionamento, rivedendo le piante organiche degli altri uffici.

Art. 6.
(Devoluzione dei procedimenti).

      1. Dalla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti agli articoli 1, 2, 3 e 4, gli affari penali, civili e amministrativi pendenti davanti alle corti d'appello e di assise d'appello di Catanzaro, al tribunale per i minorenni di Catanzaro e al tribunale amministrativo regionale della Calabria, di competenza dei tribunali di Cosenza, Castrovillari, Rossano e Paola, sono devoluti alle sezioni istituite in Cosenza ai sensi della presente legge.
      2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali per i quali, alla data di cui al medesimo comma 1, sia stato già notificato il decreto di citazione, agli appelli e alle richieste di riesame di cui agli articoli 309 e 310 del codice di procedura penale già in corso, alle cause civili di vecchio rito che siano state già rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e a quelle di nuovo rito dopo la precisazione delle conclusioni, ai procedimenti di volontaria giurisdizione in corso, nonché alle cause amministrative già assegnate a decisione.